SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
ART.1 E’ costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “GLI AMICI DI HIKARI”.
ART.2 L’Associazione ha sede legale in Pordenone, via Barcis 3 ed ha durata a tempo indeterminato.
ART.3 L’Associazione non ha fini di lucro.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge).
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART.4 L’Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come scopo tutelare, favorire e promuovere l’attività di creazione di Bonsai, anche attraverso l’organizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, esibizioni e dibattiti nonché mediante l’istituzione di scuole e corsi.
ASSOCIATI
ART.5 Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.
ART.6 Per essere ammessi ad associato è necessario presentare all’Assemblea domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
E’ compito dell’Assemblea dell’Associazione deliberare, entro la prima Assemblea costituita, su tale domanda.
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 10 giorni all’Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART.7 Gli Associati hanno diritto a ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.
ART.8 Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
ART.9 Gli Associati sono espulsi per i seguenti motivi:
Le espulsioni sono decise dall’Assemblea a maggioranza dei suoi membri.
Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all’art.6 del presente Statuto.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART.10 Gli organi dell’Associazione sono:
ART.11 L’Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea.
La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante lettera, fax od e-mail 8 giorni prima della riunione.
ART.12 L’Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 degli associati.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati.
ART.13 In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
ART.14 Ogni associato ha diritto ad un voto. E’ ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di due deleghe.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
ART.15 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Consiglieri ad un massimo di 7 eletti dall’Assemblea fra gli associata per la durata di tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
ART.16 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte all’anno per deliberare sugli atti della vita associativa. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:
ART.17 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
Egli presiede e convoca l’Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l’ordinaria amministrazione dell’Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull’attività svolta. E’ autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.
ART.18 Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell’Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto, egli inoltre è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART.19 Il fondo patrimoniale dell’Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell’Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:
ART.20 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.
BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
ART.21 Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l’esercizio sociale che va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. L’eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno a cui si riferisce. I bilancio devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
ART.22 L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate.
L’Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART.23 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti parti dei componenti dell’Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.
ART.24 In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 della L. 662/’96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART.25 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.